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Eugenio Raneri - foto web

Taormina: Palazzo Ciampoli, in seguito alle dichiarazioni dell´Ass.reg.Vermiglio, interviene il Consigliere Comunale Raneri.

30-11-2016 11:10 - TAORMINA
Eugenio Raneri, consigliere comunale di Taormina risponde all´Assessore Regionale Vermiglio attraverso un comunicato stampa.

Le dichiarazioni dell´Assessore regionale Vermiglio, riferite al suo comunicato citato in oggetto sulla: -Nuova sede per la libreria di Santina Bucolo e Antonella Ferrara, da quasi 20 anni l´unica a servire il territorio nel raggio di 50 km-, non sono veritiere, è necessario ed opportuno che i media rendono pubblico il -comunicato- nella sua interezza; come è improcrastinabile che il Consiglio Comunale di Taormina si determini con urgenza sull´argomento.

Intanto si vuole anticipare ed evidenziare quanto prevede in merito il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e di cui se ne riportano in appresso alcuni articoli che investono le sue dichiarazioni.

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - TESTO COORDINATO
ai sensi dell´articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
TESTO COORDINATO1
DECRETI LEGISLATIVI 22 GENNAIO 2004, N. 42;
24 MARZO 2006, NN.156 E 157;
26 MARZO 2008, NN. 62 E 63
....
Articolo 115
Forme di gestione


1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in
forma diretta o indiretta.

2.
La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle
amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono
attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3.
La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di
valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell´articolo 112, comma 5,
qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che
eventualmente partecipano ai soggetti indicati all´articolo 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

4.
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al
fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le
due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi
previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di
cui all´articolo 114.

5.
Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici
costituiti ai sensi dell´articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle
attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l´altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi
tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare,
nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi
essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6.
Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai
soggetti giuridici di cui all´articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto
della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle
amministrazioni cui i beni pertengono. L´inadempimento, da parte del concessionario,
degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle
conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la
cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

7.
Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all´articolo
112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono
e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell´ipotesi prevista al comma 6, gli
effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla
partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione
del loro controvalore economico.

8
. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in
uso degli spazi necessari all´esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel
capitolato d´oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi
caso di cessazione della concessione delle attività.

9.
Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero
provvede nell´ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
...
stralcio c. 3 art. 115

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di
valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell´articolo 112, comma 5,
qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che
eventualmente partecipano ai soggetti indicati all´articolo 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.
...
Articolo 117
Servizi per il pubblico

1.
Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all´articolo 101 possono essere istituiti
servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici,
audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni
culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il
recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l´utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per
l´infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l´organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative
promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di
pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall´articolo 115.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell´articolo 110.

Le conclusioni non necessitano né di scienziati né di sabotatori, come amano definirci dalle parti di Palermo -alcuni-; ma del rispetto delle leggi a cui soggiacciono sia gli Assessori regionali che i loro funzionari.
I Consiglieri comunali hanno l´obbligo di intraprendere -con urgenza- le necessarie iniziative a tutela degli interessi generali della Città di Taormina.

Eugenio Raneri



Fonte: Redazione
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