Taormina: Palazzo Ciampoli, in seguito alle dichiarazioni dell´Ass.reg.Vermiglio, interviene il Consigliere Comunale Raneri.
30-11-2016 11:10 -
Eugenio Raneri, consigliere comunale di Taormina risponde all´Assessore Regionale Vermiglio attraverso un comunicato stampa.
Le dichiarazioni dell´Assessore regionale Vermiglio, riferite al suo comunicato citato in oggetto sulla: -Nuova sede per la libreria di Santina Bucolo e Antonella Ferrara, da quasi 20 anni l´unica a servire il territorio nel raggio di 50 km-, non sono veritiere, è necessario ed opportuno che i media rendono pubblico il -comunicato- nella sua interezza; come è improcrastinabile che il Consiglio Comunale di Taormina si determini con urgenza sull´argomento.
Intanto si vuole anticipare ed evidenziare quanto prevede in merito il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e di cui se ne riportano in appresso alcuni articoli che investono le sue dichiarazioni.
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - TESTO COORDINATO ai sensi dell´articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 TESTO COORDINATO1 DECRETI LEGISLATIVI 22 GENNAIO 2004, N. 42; 24 MARZO 2006, NN.156 E 157; 26 MARZO 2008, NN. 62 E 63 .... Articolo 115 Forme di gestione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. 2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. 3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell´articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all´articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all´articolo 114. 5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell´articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l´altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all´articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L´inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. 7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all´articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell´ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all´esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d´oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività. 9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell´ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ... stralcio c. 3 art. 115
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell´articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all´articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. ... Articolo 117 Servizi per il pubblico
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all´articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l´utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l´infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l´organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall´articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell´articolo 110.
Le conclusioni non necessitano né di scienziati né di sabotatori, come amano definirci dalle parti di Palermo -alcuni-; ma del rispetto delle leggi a cui soggiacciono sia gli Assessori regionali che i loro funzionari. I Consiglieri comunali hanno l´obbligo di intraprendere -con urgenza- le necessarie iniziative a tutela degli interessi generali della Città di Taormina.