
Previdenza: Inabilità civile e limite dei reddito.
17-04-2014 09:52 - PREVIDENZA
E´ finalmente arrivata la soluzione definitiva al dibattuto problema del limite reddituale per gli invalidi civili al 100% (inabili), ai fini dell´attribuzione della prevista prestazione assistenziale. In pratica, tale limite deve essere riferito soltanto all´invalido, escludendo gli eventuali redditi del coniuge. In tal senso si è, infatti, espressa la Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 6262 del 19 marzo scorso.
La vicenda. La Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4677 del 25 febbraio 2011, aveva a suo tempo stabilito che, ai fini dell´ottenimento della pensione di inabilità civile (100% di disabilità) non si doveva fare riferimento al solo reddito personale dell´inabile, ma a questo occorreva aggiungere anche quello del coniuge e degli altri componenti il nucleo familiare.
La decisione della Corte di Cassazione accoglieva così l´orientamento favorevole all´Inps già espresso dalla giurisprudenza di appello e tuttavia in contraddizione con un precedente pronunciamento della stessa Suprema Corte. Quest´ultima, infatti, in passato si era espressa in maniera favorevole al disabile.
Questa nuova interpretazione giurisprudenziale aveva, in un primo momento, indotto l´Inps (circolare n. 149/2012) a prendere a riferimento, ai fini dell´attribuzione della prestazione assistenziale, anche il reddito coniugale.
Nondimeno, successivamente, lo stesso istituto di previdenza aveva ritenuto (messaggio 717/2013) di dovere modificare il precedente indirizzo da esso stesso adottato al momento dell´assunzione della funzione di erogatore delle prestazioni agli invalidi civili, confermando, così, di doversi tenere conto, per il riconoscimento della pensione di inabilità del solo reddito personale del richiedente.
Soluzione successivamente confermata dal decreto legge n. 76/2013 secondo cui il limite di reddito, per il diritto alla pensione di inabilità a favore degli invalidi civili, deve essere calcolato con riferimento al reddito Irpef del solo richiedente la pensione (per il 2014 pari a 16.449,85 euro), con esclusione del reddito degli altri componenti il nucleo familiare.
Con l´ultimo chiarimento arrivato dalla Corte di Cassazione, la vicenda, dunque, deve intendersi definitivamente chiusa, dovendosi applicare "il principio più favorevole all´inabile", relativamente alle domande di pensione per le quali non sia intervenuto provvedimento definitivo o sentenza giurisdizionale definitiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 76/2013.
La vicenda. La Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4677 del 25 febbraio 2011, aveva a suo tempo stabilito che, ai fini dell´ottenimento della pensione di inabilità civile (100% di disabilità) non si doveva fare riferimento al solo reddito personale dell´inabile, ma a questo occorreva aggiungere anche quello del coniuge e degli altri componenti il nucleo familiare.
La decisione della Corte di Cassazione accoglieva così l´orientamento favorevole all´Inps già espresso dalla giurisprudenza di appello e tuttavia in contraddizione con un precedente pronunciamento della stessa Suprema Corte. Quest´ultima, infatti, in passato si era espressa in maniera favorevole al disabile.
Questa nuova interpretazione giurisprudenziale aveva, in un primo momento, indotto l´Inps (circolare n. 149/2012) a prendere a riferimento, ai fini dell´attribuzione della prestazione assistenziale, anche il reddito coniugale.
Nondimeno, successivamente, lo stesso istituto di previdenza aveva ritenuto (messaggio 717/2013) di dovere modificare il precedente indirizzo da esso stesso adottato al momento dell´assunzione della funzione di erogatore delle prestazioni agli invalidi civili, confermando, così, di doversi tenere conto, per il riconoscimento della pensione di inabilità del solo reddito personale del richiedente.
Soluzione successivamente confermata dal decreto legge n. 76/2013 secondo cui il limite di reddito, per il diritto alla pensione di inabilità a favore degli invalidi civili, deve essere calcolato con riferimento al reddito Irpef del solo richiedente la pensione (per il 2014 pari a 16.449,85 euro), con esclusione del reddito degli altri componenti il nucleo familiare.
Con l´ultimo chiarimento arrivato dalla Corte di Cassazione, la vicenda, dunque, deve intendersi definitivamente chiusa, dovendosi applicare "il principio più favorevole all´inabile", relativamente alle domande di pensione per le quali non sia intervenuto provvedimento definitivo o sentenza giurisdizionale definitiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 76/2013.