
Pensione superstiti, i casi di riduzione.
28-02-2014 22:51 - PREVIDENZA
Il trattamento pensionistico ai superstiti è costituito dalla pensione di reversibilità (escluso l´assegno di invalidità), qualora il defunto fosse già pensionato, e dalla pensione indiretta, in caso di morte di un lavoratore non ancora pensionato.
In questo secondo caso, perché i potenziali superstiti (coniuge, figli, nonché genitori, fratelli e sorelle, qualora manchino coniuge e figli) abbiano diritto alla pensione, occorre che il lavoratore, al momento del decesso, fosse in possesso di almeno 15 anni di contribuzione oppure di almeno 5 anni di assicurazione e 5 di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la sua morte.
La misura. L´importo della pensione è dato da una percentuale di quella che sarebbe spettata all´assicurato o di quella già liquidata al pensionato. E precisamente: 60% al coniuge; 80% al coniuge e un figlio; 100% al coniuge e due o più figli; 60% a un figlio solo (minore, studente o inabile) per le pensioni liquidate fino al 31 agosto 1995 e 70% per quelle con decorrenza successiva; 80% a due figli soli e 100% a 3 o più figli; 15% per ciascun genitore, fratello o sorella.
Quando si riduce. Tuttavia, l´importo della pensione ai superstiti è cumulabile con i redditi del beneficiario, nei limiti annualmente previsti, con esclusione di soggetti facenti parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili nati dal matrimonio.
In pratica, l´importo della pensione spettante viene ridotto del 25%, 40% o 50% a seconda che il reddito del beneficiario, per il 2014, sia rispettivamente oltre 19.553,82 fino a 26.071,76 euro; oltre 26.071,76 fino a 32.589,70 euro; oltre 32.589,70 euro.
Una particolare riduzione del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero 10 viene inoltre effettuata a carico di coniuge superstite (tranne che vi siano figli minori, studenti o inabili) quando il matrimonio col coniuge deceduto sia avvenuto ad un età di questi superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni e il matrimonio sia durato meno di 10 anni.
In questo secondo caso, perché i potenziali superstiti (coniuge, figli, nonché genitori, fratelli e sorelle, qualora manchino coniuge e figli) abbiano diritto alla pensione, occorre che il lavoratore, al momento del decesso, fosse in possesso di almeno 15 anni di contribuzione oppure di almeno 5 anni di assicurazione e 5 di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la sua morte.
La misura. L´importo della pensione è dato da una percentuale di quella che sarebbe spettata all´assicurato o di quella già liquidata al pensionato. E precisamente: 60% al coniuge; 80% al coniuge e un figlio; 100% al coniuge e due o più figli; 60% a un figlio solo (minore, studente o inabile) per le pensioni liquidate fino al 31 agosto 1995 e 70% per quelle con decorrenza successiva; 80% a due figli soli e 100% a 3 o più figli; 15% per ciascun genitore, fratello o sorella.
Quando si riduce. Tuttavia, l´importo della pensione ai superstiti è cumulabile con i redditi del beneficiario, nei limiti annualmente previsti, con esclusione di soggetti facenti parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili nati dal matrimonio.
In pratica, l´importo della pensione spettante viene ridotto del 25%, 40% o 50% a seconda che il reddito del beneficiario, per il 2014, sia rispettivamente oltre 19.553,82 fino a 26.071,76 euro; oltre 26.071,76 fino a 32.589,70 euro; oltre 32.589,70 euro.
Una particolare riduzione del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero 10 viene inoltre effettuata a carico di coniuge superstite (tranne che vi siano figli minori, studenti o inabili) quando il matrimonio col coniuge deceduto sia avvenuto ad un età di questi superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni e il matrimonio sia durato meno di 10 anni.
Giovanni Pavone