Taormina: Il Sindaco Bolognari preannuncia il dissesto finanziario dell'ente. Con tono pacato e rassicurante da una brutta notizia ai suoi concittadini, ma non saranno tempi sereni per la Città.

04-07-2021 16:55 -

Il dissesto finanziario di un comune è una procedura che coinvolge sia la politica che il mondo economico-finanziario. Ed è quanto si appresta a sperimentare la Città di Taormina, capitale del Turismo isolano e sede di eventi a caratura internazionale. Come è possibile? Questa è la domanda che molti formulano, basiti, nei commenti sui socialmedia.

Il dissesto, come ha ben enunciato il Primo Cittadino, cercando di confortare la propria cittadinanza, è una cosa ben diversa dal fallimento di un’impresa privata in quanto non si può determinare l’estinzione del Comune proprio perché gli enti locali non possono cessare di esistere come una semplice impresa privata, ma bisogna garantire la continuità amministrativa.

Di fatto questa procedura crea una frattura tra la precedente amministrazione e l’amministrazione controllata, permettendo al comune in dissesto di ripartire libero dai debiti, ma libero anche dai crediti e dal suo patrimonio, che verranno ceduti per consentire la liquidazione.

Il Collegio della Corte dei Conti, riunitasi in videoconferenza lo scorso 25 maggio alle ore 10:30, con deliberazione n. 88/ 2021/PRSP ha fugato ogni tipo di ulteriore azione per il Comune di Taormina al fine di allontanare lo spettro del default, apportando la seguente conclusione alla propria relazione di 51 pagine: “Appare quindi evidente a questa Corte, alla luce di quanto precedentemente esposto, che difettano le citate condizioni di legge per l’approvazione del Piano di riequilibrio presentato dal Comune di Taormina che, pertanto, non può essere approvato. P. Q. M. la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, all’esito dell’esame e sulla base della documentazione in atti, accerta l’assenza dei presupposti per il riequilibrio finanziario pluriennale e delibera di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Taormina, avendo valutato lo stesso non congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell’Ente.

Tutto ciò che concerne il “pregresso” viene estrapolato dal bilancio comunale e trasferito alla gestione straordinaria che si occupa della liquidazione e che ha competenza su tutti i debiti correlati alla gestione entro il 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se venissero accertati successivamente.

L’Art. 244 del DL 267/2000Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” stabilisce che si ha dissesto finanziario quando un ente non è più in grado di assolvere alle “ordinarie” funzioni ed ai servizi definiti indispensabili, quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del riequilibrio di bilancio né con lo strumento straordinario del debito fuori bilancio.

La mancata definizione di un piano di rientro espone dunque un’amministrazione ai tanto temuti interessi passivi sul debito: giorno dopo giorno infatti, anche se non si contraggono nuovi debiti, l’esposizione debitoria aumenta, proprio per effetto degli interessi. I mutui vengono rinegoziati allungando i tempi di pagamento ma aumentando le rate, le finanziarie erogano prestiti ad interessi del 14%; insomma, più o meno ciò che succede a qualsiasi famiglia che abbia bisogno di liquidità.

Nel momento in cui viene dichiarato il dissesto del comune, sindaco, assessori e consiglieri resterebbero in carica ma verrebbero coadiuvati da una commissione espressamente designata dal Ministero degli Interni.

La commissione si occuperebbe del disavanzo pregresso, mentre l’amministrazione gestirebbe il bilancio “risanato”.

La sola ipotesi di commissariamento del Comune si verificherebbe nel caso in cui l’amministrazione non dovesse approvare il bilancio di previsione (la cui scadenza è alla fine del mese di maggio).

L’eventuale dichiarazione del dissesto di fatto congelerebbe invece la scadenza del bilancio stesso, mettendo in moto una procedura del tutto diversa per la definizione e l’approvazione del bilancio stesso; le conseguenze maggiori del dissesto finanziario si hanno sotto il profilo contabile.

Viene chiesto all’Ente locale di “contribuire” al risanamento attraverso l’adozione di provvedimenti eccezionali.

L’ente dissestato è tenuto ad approvare un nuovo bilancio, basato principalmente sull’elevazione delle proprie entrate al livello massimo consentito dalla legge, vale a dire che tutte le tasse comunali (IMU, addizionale comunale, TARSU) saranno aumentate il più possibile fino ad arrivare al tetto massimo consentito dalla legge, basato, inoltre, sul contrasto all’evasione e sul contenimento di tutte le spese (significa innanzitutto personale, la legge prevede che gli impiegati comunali devono essere nella misura di 1 su 93, pertanto da questa procedura scaturiranno esuberi di personale che verrà posto in mobilità).

Il comune è altresì tenuto a contribuire all’onere della liquidazione in particolare con l’alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all’esercizio delle funzioni istituzionali, la destinazione degli avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto e delle entrate straordinarie, la contrazione di un mutuo a carico del proprio bilancio.

La dichiarazione di dissesto produce tre ordini di effetti che riguardano:

· i creditori (gli effetti operano fin dall’inizio);

· la gestione ordinaria dell’ente locale (le conseguenze sono rinviate all’esercizio successivo nel caso in cui l’ente abbia già deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio nel corso del quale è adottata la dichiarazione di dissesto);

· gli amministratori dello stesso ente (gli effetti sono soltanto eventuali).

Le conseguenze sugli amministratori sono limitate a quelli che la Corte dei Conti ha individuato come i responsabili del dissesto imputando loro i danni per dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario.

Gli amministratori così riconosciuti responsabili non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali o di rappresentante di tali enti presso istituzioni, organismi ed enti pubblici o privati, quando, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, si accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile. L’interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere considerata una sanzione accessoria ed automatica a quella principale della condanna patrimoniale (DL 267/2000 art.248 pt.5)

Comunque vadano le cose, per l’amministrazione e per la cittadinanza si prospettano tempi tutt’altro che sereni. La dichiarazione di dissesto finanziario rappresenterebbe senza dubbio un punto di svolta, ma a pagarne il prezzo sarebbe ancora una volta la cittadinanza.

Contestualmente alla deliberazione dell’ipotesi di bilancio, l’ente deve deliberare ai livelli massimi di legge le tariffe relative a tutti i tributi (imposte, tasse, oneri di urbanizzazione e canoni o diritti), e ai canoni patrimoniali, con il conseguente recupero della base imponibile in presenza di fenomeni di evasione.
La manovra tariffaria relativa ai comuni dissestati non può limitarsi all’applicazione delle tariffe massime di legge, gli enti sono tenuti a trasmettere all’Ufficio Risanamento Enti Dissestati presso il Ministero dell’Interno, tutti i provvedimenti adottati al fine di accelerare i tempi per le riscossioni e per l’eliminazione dell’evasione.

L’ente locale, inoltre, deve deliberare la rideterminazione della pianta organica qualora sia numericamente superiore alle unità spettanti sulla base del rapporto dipendenti/popolazione della fascia demografica di appartenenza secondo quanto previsto dalle norme. La mancata prioritaria rideterminazione della pianta organica può costituire pregiudizio ai fini dell’emissione del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio. La rideterminazione della pianta organica deve ispirarsi a criteri di funzionalità ed efficienza nell’erogazione dei servizi, assicurando prioritariamente quelli indispensabili.

Il prossimo 6 luglio il Civico Consesso tornerà a riunirsi a Palazzo dei Giurati e, seppur non inserito all'OdG, il tema 'dissesto finanziario' terrà banco tra le fila dei consiglieri. La Città attende coscientemente quanto si dichiarerà ben sapendo di dover affrontare anni impegnativi per risanare le casse comunali, di certo non proprio un periodo sereno.



Fonte: Redazione