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Buche stradali, ecco quando paga il Comune.

01-05-2014 22:01 - Attualità
Se la strada è dissestata, il pericolo è prevedibile, il Comune non è responsabile. Lo afferma la Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 20/01/2014 n. 999.

Invece, se si sprofonda in una buca presente sul manto della carreggiata non segnalata e dovuta a lavori stradali in corso o nelle vicinanze dell´area di un cantiere, la responsabilità è duplice: del Comune e della società appaltatrice dei lavori pubblici.

Il Comune è tenuto a risarcire i danni cagionati da insidia o trabocchetto, ad esempio un tombino o una buca che non si vede e il conducente di un veicolo rimane coinvolto in un incidente. Lo ha stabilito un altra sentenza della Cassazione, confermando la decisione di primo grado del tribunale di Romauna trasportata a bordo di un motociclo.

La stessa Corte si era pronunciata con sentenza n. 1691/09 che in parte riportiamo: «Sono gli enti pubblici che devono esercitare un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l´insorgenza di cause di pericolo per i terzi». Puntualizza inoltre (ed è la vera portata innovativa della sentenza), nell´ipotesi in cui abbia affidato in appalto la manutenzione stradale ad una o più ditte private, che ciò non trasferisce l´obbligo di custodia del bene demaniale dal Comune alle imprese appaltatrici; anche in questo caso, permane in capo all´Ente proprietario il dovere di sorveglianza. Sempre la stessa Cassazione, con riferimento alla manutenzione delle strade, ha stabilito che «l´appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall´esecuzione dell´opera».

Inoltre è responsabile, delle "trappole stradali", il titolare della ditta appaltatrice delle opere di manutenzione del manto stradale e risponde d´omicidio colposo, se, nel tratto di competenza, la presenza di buche ha determinato un incidente mortale, in quanto tale soggetto non ha adempiuto gli obblighi connessi alla sorveglianza e al pronto intervento sulla sede stradale. Lo ha deciso la Cassazione penale, sentenza n. 6267/08 sez. IV.

Paolo Amato
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